Atti autolesivi degli studenti: se “inconsulti” e “repentini”, non ne risponde la scuola

Atti autolesivi degli studenti: se “inconsulti” e “repentini”, non ne risponde la scuola
03 Agosto 2017: Atti autolesivi degli studenti: se “inconsulti” e “repentini”, non ne risponde la scuola 03 Agosto 2017

IL CASO. I genitori di una studentessa della scuola media avevano adito, in proprio e in qualità di genitori, il Tribunale di L’Aquila, lamentando che la loro figlia si era lasciata cadere nel vuoto dal secondo piano dell’edificio scolastico durante l’orario delle lezioni, provocandosi gravi danni alla salute.

Per tale motivo, avevano chiesto che il MIUR e l’istituto scolastico venissero condannati al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza dell’atto autolesivo compiuto dalla minore.

La domanda era stata, tuttavia, rigettata sia dal Giudice di primo grado, che dalla Corte d’Appello sul presupposto che dovesse escludersi che “gli obblighi di vigilanza e di protezione d’indole contrattuale gravanti sull’istituto scolastico e sugli insegnanti della ragazza potessero estendersi al punto di considerare la concreta prevedibilità ed evitabilità dell’atto autolesivo oggetto d’esame, siccome compiuto dalla [minore] in modo inconsulto e repentino, tale da risolvere ogni legame di causalità tra le eventuali omissioni contestabili ai convenuti e l’evento lesivo”.

Avverso la decisione sfavorevole la ragazzina aveva proposto ricorso per cassazione, dolendosi del fatto che i giudici del merito avevano “trascurato la considerazione del profilo … relativo alla qualificazione della responsabilità dei convenuti ai sensi dell’art. 2051 c.c., tenuto conto degli specifici rischi connessi alla custodia dell’edificio scolastico, nella specie lasciato privo di protezioni o parapetti atti ad evitare o, quantomeno, a ostacolare la realizzazione di gesti auto lesivi incontrollati dei minori ospitati per le lezioni scolastiche”.

Essa aveva, poi, censurato la decisione “per violazione dell’art. 2048 c.c.”, perché aveva “erroneamente interpretato la condotta del personale scolastico in occasione della vicenda dedotta in giudizio, muovendo sulla base di una travisata lettura delle circostanze di fatto dalle quali era emersa l’insussistenza di alcuna obiettiva imprevedibilità del gesto autolesivo compiuto dalla minore, con la conseguente piena configurazione della responsabilità di detto personale per il fatto dannoso denunciato”.

LA DECISIONE. La Cassazione, con l’ordinanza n. 17085 del 2017, ha dichiarato inammissibile il ricorso, avvallando la decisione della Corte d’Appello, che aveva escluso la responsabilità dell’Istituto scolastico ai sensi sia dell’art. 2051 c.c., che dell’art. 2048 c.c..

Con riferimento alla prima fattispecie, essa ha rilevato che la ricorrente non ne aveva fornito una chiara prospettazione né in primo grado, né con l’atto d’appello, ove risultavano configurati da un lato una “‘doverosa custodia sull’alunna’ … in nessun modo ricollegabile alla responsabilità in veste di custode della res dannosa” e, dall’altro, “un vago e generico riferimento, contenuto nel medesimo (confuso) contesto concettuale, alla responsabilità per la custodia dell’edificio, senza ulteriori approfondimenti e specificazioni”.

Con riguardo alla seconda fattispecie, la Corte di Cassazione ha invece evidenziato che la ricorrente ne aveva lamentato la violazione allegando “un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito”, come tale insindacabile in sede di legittimità.

Sebbene con il caso di specie la Cassazione abbia affrontato la problematica sul piano processuale dell’inammissibilità del ricorso, e non per il merito, l’insegnamento che pare comunque potersi trarre anche dalla decisione del Giudice d’appello è che gli obblighi di vigilanza e protezione di scuola e docenti non possano estendersi sino ad una (impensabile) prevedibilità e prevenibilità anche dei gesti più inconsulti e repentini compiuti dagli studenti.

L’imprevedibilità e la repentinità di un atto autolesivo dell’alunno, infatti, vanifica la possibilità di prevenirlo, perché, come la giurisprudenza ha affermato in altre occasioni, ciò che non è prevedibile non è nemmeno prevenibile.

Tale imprevedibilità, dunque, esclude di per se stessa il nesso di causalità materiale tra un ipotetico inadempimento dell’Istituto scolastico e l’evento dannoso.

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